Maltrattamento animali: in arrivo sanzioni più severe.
Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato una proposta di legge che modifica il Codice penale al fine di rendere più severe le disposizioni relative ai reati di maltrattamento e abuso sugli animali.
L'approvazione da parte della Camera è solo un passo nell'iter legislativo, e la proposta non è ancora diventata legge, ma se non altro si intravede un possibile cambiamento positivo nella disciplina in materia di reati contro gli animali.
Ecco un riepilogo delle modifiche normative che verranno introdotte, articolo per articolo:
Articolo 1
- modifica la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del Codice Penale, eliminando il riferimento al "sentimento per gli animali" e specificando che l'oggetto della tutela penale sono direttamente gli animali.
Articolo 2
- inasprisce le sanzioni previste dall'art. 544-quater del Codice Penale per chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali e introduce la punibilità per la mera partecipazione a tali spettacoli o manifestazioni, con una pena ridotta della metà.
Articolo 3
- inasprisce le pene previste dall'art. 544-quinquies del Codice Penale per chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali ed estende la punibilità a chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti.
Articolo 4
- introduce l'art. 544-septies nel Codice Penale, che prevede un'aggravante per i reati di uccisione, maltrattamento, spettacoli vietati e combattimenti tra animali, se commessi in presenza di minori, nei confronti di più animali o con diffusione dei fatti online.
Articolo 5
- comma 1: innalza la pena per il reato di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- comma 2: innalza la pena per il reato di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) ed estende l'aggravante della morte dell'animale anche ai casi di somministrazione di sostanze stupefacenti o trattamenti dannosi;
- comma 3: sostituisce l'art. 638 c.p., inasprendo la pena per l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui, in particolare se commessi su tre o più capi di bestiame;
- comma 4: innalza l'importo minimo dell'ammenda per il reato di abbandono di animali (art. 727 c.p.).
Articolo 6
- introduce modifiche al Codice di Procedura Penale relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato;
- attribuisce alle associazioni affidatarie di animali la legittimazione a chiedere il riesame del provvedimento di sequestro;
- introduce l'art. 260-bis c.p.p., che disciplina l'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca;
- prevede l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal Codice Antimafia a chi commette abitualmente reati legati agli animali.
Articolo 7
- introduce il divieto di abbattimento o alienazione a terzi degli animali durante le indagini o il dibattimento per reati a loro carico.
Articolo 8
- introduce l'art. 25-undevicies nel d.lgs. n. 231 del 2001, che stabilisce la responsabilità amministrativa degli enti per i reati contro gli animali, con sanzioni pecuniarie e interdittive.
Articolo 9
- inasprisce le pene previste dalla legge n. 201 del 2010 per il traffico illecito di animali da compagnia;
- innalza le sanzioni amministrative per l'introduzione illecita di animali da compagnia;
- inasprisce le sanzioni amministrative accessorie per i trasportatori e i titolari di aziende commerciali che violano le norme sul traffico di animali.
Articolo 10
- introduce il divieto di tenere animali di affezione legati con la catena, salvo casi eccezionali certificati da un veterinario;
- prevede sanzioni amministrative per chi viola tale divieto.
Articolo 11
- esenta dalla sanzione amministrativa per mancata identificazione il proprietario che adempie volontariamente all'obbligo di identificazione dell'animale.
Articolo 12
- prevede il coinvolgimento del Ministro dell'Ambiente nell'emanazione del decreto che stabilisce le modalità di coordinamento tra le forze di polizia per i reati contro gli animali.
Articolo 13
- comma 1: inasprisce le pene previste dall'art. 727-bis del Codice Penale per l'uccisione, cattura e detenzione di specie animali selvatiche protette;
- comma 2: inasprisce le pene previste dall'art. 733-bis del Codice Penale per la distruzione o il deterioramento di habitat protetti.
Articolo 14
- introduce il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce di gatti domestici
Autore: Riccardo Alaimo - Data di pubblicazione:
27/11/2024
Autore: Riccardo Alaimo
Data di pubblicazione:
27/11/2024