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Normativa e Diritto

Liguria: la Corte Costituzionale annulla la legge regionale ligure volta a riaprire la caccia nelle “aree contigue” ai parchi naturali

La Corte annulla la legge regionale ligure volta a riaprire la caccia nelle “aree contigue” ai parchi naturali. Accolte dalla Consulta le tesi dell’esposto delle associazioni ambientaliste; sconfessato l’espediente bipartizan del Consiglio Regionale, escogitato dall’assessore Briano. Non paga la sfida alla Consulta dello scorso dicembre 2010, per eludere la precedente sentenza del novembre 2010. E’ la terza bocciatura della Regione in materia da parte della Corte (15/10/11)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263, depositata il 12 ottobre 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale della Liguria n. 21 del 7 dicembre 2010 (“Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali”), perché:
consentiva “la caccia nelle aree contigue ai parchi anche a soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua”.
attribuiva alla Giunta Regionale la possibilità di modificare le “zone cuscinetto” tra i parchi naturali regionali veri e propri e il resto del territorio, senza il consenso degli enti parco, che per legge statale è obbligatorio.
Nelle zone contigue ai parchi possono – in base alla legge quadro nazionale 394/91- andare a caccia solo i cacciatori residenti.
In altri termini la legge della Regione Liguria consentiva anche ai cacciatori non residenti di accedere alle “aree contigue” collegate ad alcuni parchi regionali (Portofino, Portovenere, Antola, Aveto) . Il testo bocciato era stato approvato con 27 voti a favore (PD, LEGA NORD, PDL) e 2 soli voti contrari (contrari i consiglieri della “Lista Biasotti”, Siri e Pellerano)
Il Governo aveva fatto ricorso alla Consulta , dopo un esposto del dicembre scorso di Lega Abolizione Caccia, WWF, LIPU, LAV ed Ente Naz. Protezione Animali, che avevano rilevato smaccate violazioni della legge quadro sulle aree protette 394/91, che tra l’altro stabilisce che nelle aree contigue ai parchi veri e propri possano accedere solo i cacciatori residenti nei comuni interessati, e non la generalità dei titolari di licenza venatoria.
La linea della Regione era già stata sconfessata dalla Corte Costituzionale con altre due analoghe sentenze (n. 315 dell’11/11/2010, e 272 del 2009)).
“Il Consiglio Regionale persevera nella strada senza sbocco delle sfide frontali alla Consulta e alle leggi dello Stato in materia di beni naturali, e non trova il tempo di occuparsi più proficuamente di salvaguardia del territorio”, è il commento degli ambientalisti.
(fonte: Coordinamento Associazioni Ambientaliste liguri – LAC, WWF, ENPA, VAS, LIPU)

Fonte: Tutela Fauna http://www.tutelafauna.it

 

 

231: la responsabilità degli enti sarà estesa ai reati ambientali

In approvazione un decreto di recepimento di due direttive europee per l’incriminazione di comportamenti pericolosi per l’ambiente e per l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche. L’atto di governo all’esame al Senato e le direttive.

Roma, 3 Giu – Il Comunicato del consiglio dei Ministri n.135 del 7/04/2011 riporta l’approvazione, in via preliminare, di alcuni schemi di decreti legislativi, sui quali verranno acquisiti i pareri prescritti.

In particolare uno di questi schemi di decreto recepisce le direttive 2008/99 e 2009/123, che “danno seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non previste come reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali. Due le nuove fattispecie incriminatrici nel codice penale, per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto”.
Riportiamo a questo proposito stralci di un “Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 357” relativo allo “schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’ inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” . Atto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 e trasmesso alla Presidenza del Senato l’8 aprile 2011 per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Ricordiamo che in merito al mancato recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente (avrebbe dovuto essere recepita entro il 26 dicembre 2010) l’Italia ha ricevuto una lettera di messa in mora dalla Commissione europea.
Nell’Atto del Governo, in relazione al recepimento delle suddette direttiva, si sottolinea che la Direttiva 2008/99/CE — nel recepire il generale principio sancito nel 2005 secondo cui “la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli arti. 2 e 3 del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l’applicazione di adeguate sanzioni  penali” — fornisce una “nuova base giuridica (direttiva anziché decisione quadro) che  pone fine alla controversa questione sulla competenza in materia di tutela penale dell’ambiente”. Con la Direttiva 2008/99/CE “il Parlamento europeo e il Consiglio, hanno ritenuto che il ricorso al diritto penale costituisca una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi e, conseguentemente, hanno vincolato gli Stati membri ad adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive”.
In particolare l’articolo 3 della Direttiva prevede che “gli Stati membri debbano punire con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive tutta una serie di condotte ed in particolare:
- lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario ( gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. E sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia, un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;
- la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono”.
L’articolo 6 della Direttiva, inoltre, “prevede che gli Stati membri debbano adottare (entro il 26 dicembre 2010) misure affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:
- del potere di rappresentanza della persona giuridica;
- del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica”.
Concludiamo ricordando che, riguardo alla normativa vigente in Italia, il presente decreto opera in due distinte direzioni. “Da un lato, implementa, ma sempre nell’ambito del sistema contravvenzionale, il livello di tutela penale delle condotte previste dalla direttiva, prevedendole quali reati laddove non previste (articolo 1). Dall’altro, prevede una compiuta disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, oggi assente nei reati contro l’ambiente (articolo 2).
Nel fare ciò, si è preso “quale ‘tertium comparationis’ prevalentemente l’articolo 25-ter del decreto legislativo 231/2001; l’unico che, con riguardo ai reati societari, prevede la responsabilità da reato’ delle persone giuridiche con riferimento a contravvenzioni.
Si é quindi proceduto a suddividere tutte le condotte in tre classi di gravità e a calibrare le sanzioni pecuniarie in relazione alle medesime”.
Fonte: puntosicuro.it

231: la responsabilità degli enti sarà estesa ai reati ambientali


In approvazione un decreto di recepimento di due direttive europee per l’incriminazione di comportamenti pericolosi per l’ambiente e per l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche. L’atto di governo all’esame al Senato e le direttive.

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Roma, 3 Giu – Il Comunicato del consiglio dei Ministri n.135 del 7/04/2011 riporta l’approvazione, in via preliminare, di alcuni schemi di decreti legislativi, sui quali verranno acquisiti i pareri prescritti.
In particolare uno di questi schemi di decreto recepisce le direttive 2008/99 e 2009/123, che “danno seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non previste come reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali. Due le nuove fattispecie incriminatrici nel codice penale, per sanzionare la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto”.
Riportiamo a questo proposito stralci di un “Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 357” relativo allo “schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’ inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” . Atto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 e trasmesso alla Presidenza del Senato l’8 aprile 2011 per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Ricordiamo che in merito al mancato recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente (avrebbe dovuto essere recepita entro il 26 dicembre 2010) l’Italia ha ricevuto una lettera di messa in mora dalla Commissione europea.
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Nell’Atto del Governo, in relazione al recepimento delle suddette direttiva, si sottolinea che la Direttiva 2008/99/CE — nel recepire il generale principio sancito nel 2005 secondo cui “la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli arti. 2 e 3 del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l’applicazione di adeguate sanzioni  penali” — fornisce una “nuova base giuridica (direttiva anziché decisione quadro) che  pone fine alla controversa questione sulla competenza in materia di tutela penale dell’ambiente”. Con la Direttiva 2008/99/CE “il Parlamento europeo e il Consiglio, hanno ritenuto che il ricorso al diritto penale costituisca una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi e, conseguentemente, hanno vincolato gli Stati membri ad adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive”.
In particolare l’articolo 3 della Direttiva prevede che “gli Stati membri debbano punire con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive tutta una serie di condotte ed in particolare:
- lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario ( gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. E sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia, un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;
- la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono”.
L’articolo 6 della Direttiva, inoltre, “prevede che gli Stati membri debbano adottare (entro il 26 dicembre 2010) misure affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:
- del potere di rappresentanza della persona giuridica;
- del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica”.
Concludiamo ricordando che, riguardo alla normativa vigente in Italia, il presente decreto opera in due distinte direzioni. “Da un lato, implementa, ma sempre nell’ambito del sistema contravvenzionale, il livello di tutela penale delle condotte previste dalla direttiva, prevedendole quali reati laddove non previste (articolo 1). Dall’altro, prevede una compiuta disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, oggi assente nei reati contro l’ambiente (articolo 2).
Nel fare ciò, si è preso “quale ‘tertium comparationis’ prevalentemente l’articolo 25-ter del decreto legislativo 231/2001; l’unico che, con riguardo ai reati societari, prevede la responsabilità da reato’ delle persone giuridiche con riferimento a contravvenzioni.
Si ò quindi proceduto a suddividere tutte le condotte in tre classi di gravità e a calibrare le sanzioni pecuniarie in relazione alle medesime”.

Cassazione: ammesso il referendum sul nucleare.

Nella tarda mattinata la Cassazione ha dichiarato ammissibile il referendum sul nucleare, anche se il quesito dovrà essere riformulato, in conseguenza di quanto previsto nel “decreto omnibus”.

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